Lavoro domestico

Lavorare nel settore domestico

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Il lavoro detto domestico in Italia determina una tipologia di lavoro dipendente o subordinata prestata, in modo diretto e con esclusività per rispondere a delle esigenze domestiche di un nucleo famigliare.
La parola colf serve per classificare i lavoratori del settore viene utilizzato il termine colf, nato dall’unione delle parole collaboratore o collaboratrice famigliare.

Il lavoro nel settore domestico in Italia

In Italia il lavoro nel settore domestico presenta alcune caratteristiche  che lo rendono diverso da quello svolto in altri settori lavorativi.
Si tratta di un tipo di lavoro che riguarda l’ambito strettamente familiare e che non è svolto nella forma dell’attività d’impresa da parte del datore di lavoro, dal quale, quindi, egli non ricava alcun lucro.
l lavoro nel settore domestico, inoltre, è, come noto, lavoro quasi esclusivamente femminile, caratteristica che, associata all’irregolarità, rischia di causare ulteriori e specifici pregiudizi alle donne lavoratrici, considerata la propria eventuale condizione di madri.
Si può dunque affermare che il lavoro domestico in Italia si configuri come un vero e proprio rapporto di lavoro di tipo speciale, disciplinato da norme speciali. e possiamo renderci conto in modo concreto della peculiarità di tale rapporto di lavoro,in cui:

Peculiarità del lavoro domestico
    • In virtù di queste caratteristiche, si può dunque affermare che il lavoro domestico in Italia si configuri come un vero e proprio rapporto di lavoro di tipo speciale, disciplinato da norme speciali.
      Analizzando sinteticamente gli elementi di questa “specialità”, ci si può rendere conto in modo concreto della peculiarità di tale rapporto di lavoro, in cui
    • a. il datore di lavoro non è un’impresa (né in forma individuale, né in forma
      associata o societaria), bensì è una persona fisica, al pari del/la
      lavoratore/lavoratrice;
    • b. il datore di lavoro non svolge alcune funzioni che la legge italiana
      normalmente gli impone, per esempio quella di fungere da sostituto
      d’imposta (pur restandogli tuttavia l’obbligo di versare all’INPS i
      contributi previdenziali anche per conto del lavoratore, con cadenza
      trimestrale, rispettivamente entro il giorno 10 dei mesi di gennaio,
      aprile, luglio e ottobre di ogni anno);
    • c. il datore di lavoro ha meno vincoli nei confronti del/la
      lavoratore/lavoratrice, soprattutto in materia di tutela della malattia,
      licenziamento e conservazione del posto di lavoro;
    • d. vi è un ridotto assoggettamento allo Statuto dei lavoratori;
    • e. la prestazione lavorativa si svolge in un ambiente privato – quale quello
      della casa di abitazione – che di norma non implica contatti con l’esterno,
      necessari alla sua esecuzione, se non marginali;
    • f. risulta molto difficile il controllo da parte dei servizi ispettivi del lavoro,
      proprio per l’estrema parcellizzazione dei potenziali luoghi di lavoro
      (teoricamente ogni appartamento e ogni casa di abitazione);
    • g. molto spesso, anche in conseguenza di quanto indicato sub f., lo
      svolgimento della prestazione lavorativa avviene in modo non
      dichiarato, irregolare e sommerso.
      Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il/la lavoratore/lavoratrice
      domestico/a si trovi dunque, soprattutto se paragonato/a alla condizione di irregolare e sommerso.
Lista agenzie lavoro per colf, badanti e settore domestico:

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Lavoro nel settore domestico i migliori siti internet dove trovare impiego

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Il lavoro subordinato nel settore domestico disciplinato dal CCNL

Di seguito vengono illustrate le parti più significative del CCNL, con l’avvertenza per il/la lettore/lettrice che quella seguente è solamente una sintesi e non rappresenta dunque il testo completo del CCNL in parola.

Ambito di applicazione 

Il CCNL disciplina in Italia il rapporto di lavoro nel settore domestico.
Si applica ai/alle lavoratori/lavoratrici, anche di cittadinanza non italiana o apolidi, comunque retribuiti/e, addetti/e al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate.

Documenti di lavoro nel settore domestico

Al momento dell’assunzione il/la lavoratore/lavoratrice dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari previsti dalla normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto, eventuali diplomi o attestati professionali specifici.
In caso di pluralità di rapporti di lavoro da parte del/della lavoratore/lavoratrice, i documenti citati saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta

Ecco il contratto come badante convivente e non convivente continua a leggere articolo
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di
assunzione), nel quale andranno indicati, oltre a eventuali clausole
specifiche:
-la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
-il livello di appartenenza;
-la durata del periodo di prova;
-l’esistenza o meno della convivenza;
-la residenza del/della lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale diverso
domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro;
-la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
-l’eventuale tenuta di lavoro, che sarà fornita dal datore di lavoro;

Leggi anche articolo su come lavorare alla pari

– la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
domenica, o ad altra giornata, secondo le esigenze religiose del/della
lavoratore/lavoratrice;
– la retribuzione pattuita;
– il luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, nonché la
previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per
altri motivi familiari (trasferte);
– il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
– l’indicazione dell’adeguato spazio dove il/la lavoratore/lavoratrice abbia
diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.
La lettera di assunzione, firmata dal/la lavoratore/lavoratrice e dal datore di
lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

Assunzione a tempo determinato

In deroga alla forma ordinaria ricordata nel capitolo 1., l’assunzione può effettuarsi anche a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le ragioni che giustificano questa scelta.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del/la lavoratore/lavoratrice, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni.

Lavoro ripartito (job-sharing)

È consentita l’assunzione di 2 lavoratori/lavoratrici che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei/delle 2 lavoratori/lavoratrici resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

Permessi per formazione professionale

I/Le lavoratori/lavoratrici a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di
corsi di formazione professionale specifici per collaboratori/collaboratrici o assistenti familiari.

Inquadramento dei/delle lavoratori/lavoratrici

I/Le lavoratori/lavoratrici sono inquadrati/e in 4 livelli, a ciascuno dei
quali corrispondono 2 parametri retributivi, il superiore dei quali è definito
“super”:

– Livello A.

Appartengono a questo livello i/le collaboratori/collaboratrici familiari generici/generiche, non addetti/e all’assistenza di persone, sprovvisti/e di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i/le lavoratori/lavoratrici che, in possesso della necessaria
esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi di seguito indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili – collaboratore/collaboratrice familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto/a all’assistenza di persone; addetto/a alle pulizie della casa; addetto/a alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere/a; assistente ad animali domestici; addetto/a alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi;operaio/a comune;

– Livello A super. Profili – Addetto/a alla compagnia; baby-sitter;

– Livello B

. Appartengono a questo livello i/le collaboratori/collaboratrici familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili  – collaboratore/collaboratrice generico/a polifunzionale; custode di abitazione privata; addetto/a alla stireria; cameriere/a; giardiniere/a; operaio/a qualificato/a; autista; addetto/a al riassetto delle camere e al servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro;

– Livello B super. Profilo – assistente a persone autosufficienti;
– Livello C. Appartengono a questo livello i/le collaboratori/collaboratrici
familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche
sia tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con
totale autonomia e responsabilità. Profilo – cuoco/a;
– Livello C super. Profilo – assistente (non formato/a) a persone non
autosufficienti;
– Livello D. Appartengono a questo livello i/le collaboratori/collaboratrici
familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono
specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia
decisionale e/o coordinamento.
Profili –10 amministratore/amministratrice dei beni di famiglia; maggiordomo;
governante; capo cuoco/a; capo giardiniere/a; istitutore/istitutrice;
-Livello D super. Profili – assistente (formato/a) a persone non
autosufficienti; direttore/direttrice di casa.

il contratto badante convivente

Il contratto badante convivente è suddiviso in 10 ore giornaliere, dal lunedì fino al venerdì, e 4 ore il sabato.
Quindi complessivamente 54 ore settimanali.
Nelle 10 ore giornaliere sono comprese 2 ore di riposo, generalmente da usufruirne dopo i pasti o secondo diverso accordo con il datore di lavoro.

Periodo di prova nel lavoro domestico

I/Le lavoratori/lavoratrici sono soggetti/e a un periodo di prova
regolarmente retribuito di:
– 30 giorni di lavoro effettivo, per i/le lavoratori/lavoratrici inquadrati/e
nei livelli D e D super;
– 8 giorni di lavoro effettivo per quelli/e inquadrati/e negli altri livelli.
Il/La lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova senza
aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente confermato/a. Il servizio
prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti
dell’anzianità.

Riposo settimanale nel lavoro 

Il riposo settimanale, per i/le lavoratori/lavoratrici conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana, diverso da quello concordato.
Il riposo settimanale, per i/le lavoratori/lavoratrici non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile.
Qualora il/la lavoratore/lavoratrice professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata.

Orario di lavoro nel settore domestico

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e
comunque con un massimo di:
– 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i/le lavoratori/lavoratrici conviventi;
-8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i/le lavoratori/lavoratrici non convivente.

Riposo giornaliero per le donne del settore domestico

l/La lavoratore/lavoratrice convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di
effettivo riposo.

Chi stabilisce orario di lavoro nel settore domestico ?

La collocazione dell’orario di lavoro è fissata:
• dal datore di lavoro, nei confronti del personale convivente a servizio
intero;
• fra le parti, nei confronti del personale convivente con servizio ridotto o
non convivente.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore
6.00 ed è compensato:
– se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di
fatto oraria;
– se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro,
come previsto da tale fattispecie.
Al/la lavoratore/lavoratrice tenuto/a all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, o, in alternativa e in difetto di erogazione un’indennità pari al suo valore convenzionale.

Lavoro straordinario per colf e badanti

Al/Alla lavoratore/lavoratrice può essere richiesta una prestazione  lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno, sia di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.
In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

– 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
– 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
– 60%, se prestato di domenica o in una delle festività.
Le ore di lavoro prestate dai/dalle lavoratori/lavoratrici non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.

Festività nazionali e infrasettimanali

In Italia sono considerate festive le seguenti giornate:
– 1° gennaio;
– 6 gennaio;
– lunedì di Pasqua;
– 25 aprile;
– 1° maggio;
– 2 giugno;
-15 agosto;
– 1° novembre;
-8 dicembre;
-25 dicembre;
-26 dicembre;
-Santo Patrono.

Maggiori info per Festività nazionali e infrasettimanali

In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in
tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

Ferie

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del/la lavoratore/lavoratrice, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, tra i mesi di giugno e
settembre. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo.

Esse potranno essere frazionate in non più di 2 periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Durante il periodo di godimento delle ferie il/la lavoratore/trice ha diritto per ciascuna giornata a una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Nel caso di lavoratore/lavoratrice di cittadinanza non italiana, che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il/la lavoratore/lavoratrice non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al/la lavoratore/lavoratrice stesso/a tanti dodicesimi
del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Permessi

I/Le lavoratori/lavoratrici hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
– lavoratori/lavoratrici conviventi, 16 ore annue;
– lavoratori/lavoratrici non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore
settimanali, 12 ore annue.
I/Le lavoratori/lavoratrici potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un/a figlio/a, anche per l’adempimento degli obblighi di legge.

Diritto allo studio

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del/la lavoratore/lavoratrice a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale.

Matrimonio

In caso di matrimonio spetta al/la lavoratore/lavoratrice un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Al/la lavoratore/lavoratrice che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Tutela delle lavoratrici madri

Alle lavoratrici madri, si applicano le norme di legge sulla tutela prevista
per la loro condizione.
In particolare, è vietato adibire al lavoro le donne:
– durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali
anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
– per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
– durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.

La maternità e gravidanza

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci e improduttive di effetti, se non
almeno comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità previste dalla legge.
Le assenze non giustificate entro i 5 giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità, nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi.

Malattia

In caso di malattia il/la lavoratore/lavoratrice dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o oggettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
Il/La lavoratore/lavoratrice dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro 2 giorni dal relativo rilascio.

Malattia per i conviventi

Per i/le lavoratori/lavoratrici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente
richiesto dal datore di lavoro.
Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i/le conviventi, qualora la malattia intervenga nel
corso delle ferie o in periodi nei quali i/le lavoratori/lavoratrici non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

In caso di malattia, al/la lavoratore/lavoratrice, convivente o non convivente, spetta la
conservazione del posto per i seguenti periodi:
– come anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
– per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
– anzianità  da oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Quanto viene pagata la malattia per i lavoratori domestici?

I periodi sopra indicati saranno aumentati del 50% come in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
Durante i periodi sopra indicati decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto rispettivamente per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno, nella seguente misura:
– fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
– dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al/la
lavoratore/lavoratrice, convivente o non convivente, la conservazione del
posto per i seguenti periodi:
– per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
–  anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
– come anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Al/la lavoratore/lavoratrice, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste dalla legge. Le prestazioni vengono erogate dallʼINAIL.
Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.

Retribuzione e prospetto paga

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga come duplice copia, una per il/la lavoratore/lavoratrice, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal/la lavoratore/lavoratrice.
La retribuzione del/la lavoratore/lavoratrice è composta dalle seguenti voci:
– retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di
uno specifico elemento, denominato indennità di funzione;
– eventuali scatti di anzianità;
– eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
l’eventuale superminimo.

Attestazione paga o stipendio

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione come dalla quale risulti
l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.
L’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Minimi retributivi

I minimi retributivi sono fissati in specifiche tabelle allegate al CCNL e sono rivalutati annualmente.

Lavoro domestico Vitto e alloggio

Il vitto dovuto al/la lavoratore/lavoratrice deve assicurargli/le una alimentazione sana e sufficiente.
Il datore di lavoro deve fornire al/la lavoratore/lavoratrice convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la
dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati dal CCNL e sono rivalutati annualmente.

Scatti di anzianità

Al/la lavoratore/lavoratrice spetta, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
Gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

Tredicesima mensilità

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al/la lavoratore/lavoratrice una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto; in essa è compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano 1 anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza di specifici termini di preavviso.

Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
– fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di
calendario;
– oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di
calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte
del/la lavoratore/lavoratrice.

Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di
calendario;
– oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di
calendario.

Licenziamento per lavoro domestico 

Tutti i termini di preavviso sopra indicati saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso/a il/la lavoratore/lavoratrice.
Al/la lavoratore/lavoratrice che si dimette per giusta causa compete
l’indennità di mancato preavviso.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del/la lavoratore/lavoratrice, è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.
Le dimissioni del/la lavoratore/lavoratrice devono essere convalidate, in sede sindacale, oppure presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.), determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del/la lavoratore/lavoratrice e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Decorrenza e durata

L’ultimo rinnovo del CCNL ha avuto durata dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016.
Tuttavia, non essendo alla data in cui questa guida è andata in stampa stato ancora rinnovato, tale CCNL è ancora in vigore. In caso di mancata disdetta di una delle parti, infatti, il CCNL s’intende tacitamente rinnovato per un triennio.

Domande e risposte dai commenti

Quanto sono i contributi da versare per una collaboratrice domestica?

Per calcolare i contributi da versare devi moltiplicare la quota contributi riferita al tuo stipendio orario per il numero di ore lavorate nel trimestre.
Calcolo dei contributi: Quota contributi a carico del datore di lavoro:
1,42 € X 100 ore = 142,00 € Quota contributi a tuo carico: 0,36 € X 100 ore = 36,00 €

Quanto viene pagata all’ora una colf in regola?

retribuzione oraria pari ad € 7,21 categoria CS € 8,69 categoria DS.
€ 29,25 a carico del lavoratore. € 35,10 a carico del lavoratore.

Leggi anche articolo su come trasferire il denaro all’estero
Quanto prende una colf 40 o 25 ore settimanali?

Lo Stipendio delle Colf
-40 Ore Settimanali 850 €/mese
-30 Ore Settimanali 610 €/mese
-Colf con Meno di 12 Mesi di Esperienza 550 €/mese
-Colf 25 Ore Settimanali 550 €/mese

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